
Sismabonus 110%: quando accedere alle agevolazioni fiscali senza l’obbligo di valutare la classe di rischio sismico
Vi abbiamo parlato della certificazione di rischio che il professionista deve valutare per predisporre il progetto dell’intervento, documentazione necessaria per poter accedere al beneficio fiscale.
Ci sono però delle eccezioni grazie alle quali è possibile usufruire del SismaBonus 110% senza dover valutare la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento. Scopriamole insieme!
Valutazione classe di rischio sismico: quando è possibile ometterla
Secondo la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017, l’attribuzione della classe di rischio sismico può essere omessa o semplificata solo in due casi:
2017, l’attribuzione della classe di rischio sismico può essere omessa o semplificata solo in due casi:
- Edifici di muratura classificabili in una delle seguenti sette tipologie, previste dal DM 58/2017:
- Muratura di pietra senza legante (a secco);
- Muratura di mattoni di terra cruda (adobe);
- Muratura di pietra sbozzata;
- Muratura di pietra massiccia per costruzioni monumentali;
- Muratura di mattoni e pietra lavorata;
- Muratura di mattoni e solai di rigidezza elevata;
- Muratura rinforzata e confinata.
- Edifici con struttura in cemento armato costituita da telai nelle due direzioni. In questo caso è possibile non attribuire la classe di rischio sismico se si effettuano gli interventi la cui esecuzione garantisce già la riduzione della classe:
- Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati;
- Interventi volti ad evitare il ribaltamento delle tamponature;
- Ripristino di zone danneggiate e degradate.
La Commissione ritiene che è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, senza che sia necessaria l’attribuzione della classe di rischio sismica se:
- Nell’Allegato B si sceglie l’opzione “nessuna classe”. L’allegato va comunque compilato ma non è necessario compilare le sezioni relative allo stato ante e post operam;
- Quando si utilizza il metodo semplificato per le strutture in muratura previsto dall’Allegato A DM 57/2017. In questo caso l’allegato B va compilato, specificando l’utilizzo del metodo semplificato e indicando la classe di rischio;
- In caso di demolizione e ricostruzioni di porzioni dell’edificio. La parte ricostruita dovrà comunque rispettare i requisiti del Capitolo 7 delle NTC 2018. In questo caso è automatico il salto di due classi e non deve essere compilata nell’allegato B la parte relativa all’ante operam.
Secondo la commissione queste indicazioni sono coerenti con lo spirito delle norme tecniche. Infatti, la semplificazione ha lo scopo di “incentivare la diffusione di interventi strutturali ”trainanti”, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.” (Circ. CNI n. 724/XIX Sess./2021).
L’importanza di affidarsi a un progettista strutturale
Conoscere tutti i dettagli tecnici e legislativi è compito di un professionista esperto. La nostra missione infatti, è quella di agevolare il tuo progetto in ogni modo possibile, sia da un punto di vista organizzativo e strutturale, che economico.
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